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Juvecaserta esclusa dal campionato, ecco la nota ufficiale completa della Federazione

CASERTA. La Federazione Italiana Pallacanestro, nella serata di ieri, ha comunicato per posta elettronica a questa società che “il Consiglio federale, nella riunione svoltasi in data 14 luglio 2017, visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo riunitasi il 13 luglio 2017, ha deliberato di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la società Basket Juvecaserta Srl” allegando lo stralcio della delibera assunta dallo stesso Consiglio Federale.
Al fine di informare i tifosi e la città nella maniera più trasparente possibile, questa società ha deciso di rendere pubbliche sul proprio sito web sia la nota che la delibera allegata.

ECCO LA NOTA.

Il Consiglio federale,
visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
considerati i principi della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della FIBA, cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del CONI e del CIO;
vista la propria delibera n. 346/2017, assunta in occasione della riunione dell’ 11 aprile 2017, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell’ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2017/2018;
visto il Comunicato Ufficiale n.1350 del 26 giugno 2017 – Settore Agonistico n.4 con il quale si rendono note le promozioni e le retrocessioni dei Campionati nazionali maschili e femminili al termine dell’a.s. 2016/2017;
visto il provvedimento n.49 del 28 giugno 2017 della Lega Basket Serie A con cui ribadisce la classifica finale del Campionato di Serie A 2016/2017;
visto il Comunicato ufficiale n.11 del 10 luglio 2017 – Settore Agonistico n.1 che definisce la classifica delle squadre riserva per il Campionato di Serie A a.s.2017/2018;
preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A, pervenuta in data 12 luglio 2017, inerente l’elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l’ammissione nella Lega stessa per l’anno sportivo 2017/2018, che di seguito si riportano: Pallacanestro Varese S.p.A.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.l.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; New Basket Brindisi S.p.A.; S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Aquila Basket Trento 2013 Srl; Orlandina Basket Srl; Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A.; Basket Brescia Leonessa Srl, Virtus Pallacanestro Bologna Spa; Basket Juvecaserta S.r.l.;
visto il verbale n. 253 della riunione della Com.Te.C., datato 13 luglio 2017, nel quale la Com.Te.C. rilascia parere negativo per l’ammissione al prossimo Campionato professionistico 2017/2018 di Serie A per la società Basket Juvecaserta S.r.l. poiché la medesima non ha dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera n. 346/2017;
D E L I B E R A
– di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, le seguenti Società:
1. Pallacanestro Cantù S.p.A.;
2. Pall. Olimpia Milano S.S.r.l.;
3. Pallacanestro Varese S.p.A.;
4. S.S. Felice Scandone S.p.A.;
5. Pol. Dinamo S.r.l.;
6. Pall. Reggiana S.r.l.;
7. Pistoia Basket 2000 S.r.l;
8. New Basket Brindisi S.p.a.;
9. US Victoria Libertas Pall. S.S.r.l.;
10. Orlandina Basket S.r.l.;
11. Aquila Basket Trento 2013 Srl;
12. S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.;
13. Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A;
14. Basket Brescia Leonessa Srl;
15. Virtus Pallacanestro Bologna Spa.
– di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società Basket Juvecaserta S.r.l.
– Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l’ammissione al Campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all’apposito Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai Campionati nazionali professionistici1.
1 Deliberazione n. 1550 Consiglio Nazionale CONI del 4 maggio 2016 Regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
Articolo 1 – Ricorso
1. Ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto del CONI e dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro.
2. Il ricorso è ammissibile dopo l’esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali e quindi è proponibile avverso: a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio per l’ipotesi della lettera a) del comma 1; b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro per l’ipotesi della lettera b) del comma 1.
3 Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti, documenti o deduzione di nuove prove. 2. In ogni caso, non è possibile depositare documenti nuovi rispetto a quelli prodotti dinanzi agli organi endofederali, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine all’uopo previsto in quella sede.
Articolo 2 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica
1. La costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all’art. 1, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.
2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria immediatamente dopo il deposito del ricorso.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l’intervento di qualsiasi altro terzo.
– La Società “riserva” avente diritto potrà inviare alla Lega Basket Serie A l’istanza di ammissione al Campionato 2017/2018 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima Lega.
L’ammissione alla Serie A della suddetta Società è subordinata all’esito dell’eventuale ricorso proposto dalla Società non ammessa davanti al Collegio di Garanzia dello Sport ed al parere della Com.Te.C. (ovvero nel caso in cui l’eventuale ricorso della Società non ammessa venisse accolto verrebbero meno i presupposti del ripescaggio e, pertanto, verrebbe confermata la partecipazione della suddetta Società al Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018) e pertanto, per tale ammissione, vengono stabiliti i seguenti termini perentori:
– entro il 25 luglio 2017 – presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l’ammissione alla Serie A, anno sportivo 2017/2018 come previsto dalla delibera n.346/2017 dell’ 11 aprile 2017;
– se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, verrà informata, entro il 28 luglio 2017 anche tramite telefax o mail, dei motivi che determinano l’eventuale non ammissione al Campionato di Serie A;
– a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine perentorio del 2 agosto 2017, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;
– entro la data del 1° agosto 2017 la Lega Basket Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l’eventuale permanenza o l’ammissione alla Lega Basket Serie A;
4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l’udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.
Articolo 3- Trattazione e decisione
1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell’apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, senza che vi sia necessità di apposito avviso, salvo che sia fissata udienza straordinaria. Resta ferma la facoltà del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazioni interessate. In tal caso l’udienza di trattazione deve intendersi la prima in calendario successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, senza che vi sia necessità di apposito avviso.
2. La decisione è adottata senza indugio; il dispositivo è immediatamente pubblicato e comunicato alle parti. Le motivazioni devono essere pubblicate entro sette giorni dalla pubblicazione dl dispositivo.
Articolo 4 – Disposizioni finali
1. Gli atti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia, i termini abbreviati di due giorni per ricorrere e per la costituzione dei controinteressati e le forme di pubblicità previste per i ricorsi.
2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo. 3. Si applicano in via transitoria, per quanto attiene al contributo di giustizia di cui all’articolo 59, comma 4, lett. a), ed all’articolo 60, comma 3, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, le Tabelle dei diritti amministrativi precedentemente in vigore dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
– entro la data del 3 agosto 2017 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l’esito definitivo degli accertamenti.
Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al Campionato di competenza della Società che abbia dimostrato di possedere i requisiti o, in caso contrario, provveda alla non ammissione, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C., entro il termine del 4 agosto 2017.

 

Pubblicato il 18-07-2017

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