giovedì , 16 Maggio 2024
Home / RUBRICHE / Attività esterne: gli incidenti stradali sono un rischio lavorativo

Attività esterne: gli incidenti stradali sono un rischio lavorativo

I rischi più comuni per i lavoratori inviati fuori dalla propria sede per svolgere una attività lavorativa esterna. Le fasi di lavoro da valutare, l’uso dell’auto come attrezzatura di lavoro, l’infortunio in itinere e gli obblighi del datore di lavoro. Al di là delle responsabilità e degli obblighi dei datori di lavoro mandante e ospitante quali sono i rischi più comuni per i lavoratori inviati fuori dalla propria sede per svolgere una attività lavorativa esterna? Il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) hanno l’obbligo della tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori anche quando questi prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell’Azienda di appartenenza. Tale obbligo viene assolto, informando i lavoratori sui rischi specifici dell’attività e assicurando la formazione e informazione dei propri lavoratori riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari ambienti di lavoro. Si possono individuare, in occasione di attività lavorative eseguite presso terzi, due fasi di lavoro:

  1. il trasferimento sul posto e rientro in sede(rischio d’incidente stradale);
  2. l’esecuzione delle diverse attività.

La prima fase può essere inoltre esaminata in due momenti da valutare separatamente:

  1. preparazione della strumentazione e dell’autoveicolo: prima di effettuare il servizio in esterno il personale sarebbe opportuno che controlli che il mezzo assegnato per il servizio risulti perfettamente funzionante ed efficiente;
  2. fasi in itinere.

Ricordiamo che l’infortunio in itinere è quel “particolare infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro” e la normativa vigente (D. Lgs. 38/00) prevede che l’ infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall’IINAIL. Tuttavia per poter essere indennizzato “l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo, se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni, che non sono necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo. Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale. L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario. L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare”.

 

AQES

Pubblicato il 20-07-2015

Potrebbe interessarti

Tanti auguri ad Annalisa Gravina, che sia una giornata piena di felicità

Oggi 15 giugno, la bellissima Annalisa Gravina da Portico di Caserta compie i suoi meravigliosi …

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com