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Gli impianti termici potranno scaricare solo a tetto

La legge 3 agosto 2013, n. 90 entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. 

L’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici“, al comma 9 stabilisce che:

“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.

 

In particolare il comma 9-bis dell’art. 17-bis prevede che:

È  possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nel caso in cui:

  1. si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  2. l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  3. il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto”.

 

Inoltre il comma 9-ter dell’art. 17-bis, prevede quanto segue:

“Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni”.

Rientrano nei generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 le cosiddette caldaie “ecologiche” a condensazione.

Le caldaie “ecologiche” sono apparecchi che beneficiano degli sforzi in ricerca e sviluppo dei costruttori, che hanno migliorato le prestazioni del bruciatore in termini di controllo della combustione, riducendo le emissioni inquinanti.

Premesso che la combustione di qualsiasi combustibile (gas, gasolio, nafta, carbone, legna, ecc., ecc.) produce  fumi di scarico, è importante poter controllare la “qualità” di questi fumi, anche in virtù delle sempre più severe normative ambientali, che tendono a minimizzare l’impatto degli impianti di riscaldamento sull’inquinamento urbano.

Da questo punto di vista, grazie anche alla migliore ecologicità del gas naturale rispetto ad altri combustibili, le caldaie e i bruciatori a gas offrono vantaggi in termini di minori emissioni nei fumi delle sostanze più inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), ecc…

Gli organismi normativi internazionali hanno introdotto una classificazione degli apparecchi a gas in 5 “classi” di emissione (per gli apparecchi a gasolio esistono classi analoghe, ma con limiti più blandi).

I livelli di emissione (concentrazione per kWh di potenza installata) per le caldaie a gas sono i seguenti:

 

classe NOx

(norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 5502)

Livello di emissione

1

fino a 260 mg/kWh

2

fino a 200 mg/kWh

3

fino a 150 mg/kWh

4

fino a 100 mg/kWh

5

fino a  70 mg/kWh

   I Comuni devono adeguare i propri regolamenti a tali nuove disposizioni.

AQES

Pubblicato il 21-07-2015

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