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Il bonus bebè 2015

L’incentivo è stato introdotto dalla legge n. 190/2014 (Stabilità per il 2015) e è disciplinato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2015 e spetta per le nascite e alle adozioni del triennio 2015-2017. In caso di ritardi si perderà il diritto a fruire dell’assegno in misura piena: 36 mensilità di importo variabile tra gli 80 ed in 160 euro a partire dal mese di nascita/adozione e fino al terzo compleanno. Le istanze relative ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio ed il 27 aprile 2015 devono essere presentate entro il 27 luglio. Chi presenterà la richiesta in ritardo perderà le mensilità legate a tale mancanza. La diversa misura dipende dal reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) della famiglia:

  • se l’ISEE è inferiore ai 7 mila l’euro il bonus bebè è pari a 1.920 euro;
  • se l’ISEE è tra 7 mila e 25 mila euro l’importo annuale è pari a 960 euro;
  • oltre tale soglia il Bonus non spetta e decade il beneficio.

Lo stesso meccanismo legato ai ritardi varrà per le nascite/adozioni avvenute successivamente al 27 aprile, poiché la richiesta deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di nascita/adozione. Per i primi nati/adottati dell’anno, tuttavia, è stato necessario attendere l’entrata in vigore del decreto attuativo del Ministero, dunque i 90 giorni scadono il 27 luglio. La domanda va presentata un’unica volta per ciascun figlio e vale per tutto il triennio. Quella che deve essere presentata ogni anno è invece la DSU ai fini della verifica dell’ISEE.

AQES

Pubblicato il 10-07-2015

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