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La scheda tecnica per interventi sul patrimonio culturale

Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha emanato la Circolare 30/04/2015, n. 15, dal titolo “Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico”, che introduce a carico dei progettisti, in determinate occasioni di intervento su edifici facenti parte del patrimonio storico-artistico, l’onere di compilare ed allegare alle istanze di autorizzazioni e pareri una specifica scheda tecnica.

La Circolare muove dal presupposto che l’edilizia storica presenta specifiche vulnerabilità strutturali nei confronti delle azioni sismiche, come più volte evidenziato in caso di terremoti succedutisi nel tempo. Per tali costruzioni infatti, ogni elemento architettonico, anche secondario e non avente specifiche funzioni strutturali, può influenzare il comportamento strutturale in caso di sollecitazioni sismiche.

Da qui, la necessità secondo il Ministero dei beni e delle attività culturali, di verificare con particolare attenzione, in caso di interventi edilizi, la corretta applicazione dei principi e dei criteri progettuali contenuti nelle vigenti Norme tecniche per le costruzioni nonché nella Dir. P.C.M. 09/02/2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni.

Detta verifica potrà anche consentire, nelle intenzioni del Dicastero, l’avvio di un processo di monitoraggio per creare una banca dati di informazioni utili ai fini delle successive evoluzioni della normativa tecnica di settore.

Ciò stante, la Circolare prevede l’obbligo, a partire dal 01/09/2015, di allegare alla documentazione da presentare per la richiesta di pareri ed autorizzazioni, la scheda di cui all’Allegato 1 alla Circolare medesima.

Gli interventi in relazione ai quali la scheda dovrà essere presentata sono:

  • interventi di miglioramento sismico (cfr. art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004);
  • interventi che riguardino singoli elementi strutturali (cd. “interventi di riparazione o locali“);
  • interventi di manutenzione straordinaria che prevedano lavorazioni significative nei confronti dell’interazione con la struttura.

La stessa Circolare chiarisce come la scheda in oggetto non costituisca una documentazione tecnica aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per legge, e che dovendo essere compilata con dati ad un livello base di approfondimento che consentano di evidenziare esclusivamente l’approccio progettuale adottato, non comporta un significativo aggravio dell’attività tecnica connessa alle istanze.

Da queste considerazioni, unitamente al fatto che l’obbligo in questione promana da un documento di prassi e non da una norma di rango legislativo o regolamentare, si può desumere che resta nella piena e discrezionale responsabilità del progettista valutare se l’intervento rientra tra quelli oggetto del monitoraggio, e che altresì la mancanza della scheda non può comunque costituire da sola motivo di rigetto dell’istanza.

Le Soprintendenze cureranno l’archiviazione delle schede nella piattaforma “Community Mibac“, seguendo le indicazioni e le specifiche riportate dalla stessa Circolare (Allegato 2).

AQES

Pubblicato il 20-07-2015

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