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S. Maria C.V., negozi nell'ex Italtel: il Tar dice no anche a Esposito

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il Tar si è espresso anche sul ricorso proposto da Biel Company S.r.l., contro il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 13404/2015 del Comune di Santa Maria Capua Vetere di irricevibilità della S.C.I.A. per frazionamento unità immobiliare sita in via del Lavoro, già località Cappuccini, e cambio destinazione d’uso con opere del 12.5.2015 prot. 0013404 con contestuale ordine di non dar corso ai lavori e di ripristino dello stato dei luoghi. La Biel Company aveva fittato due locali per aprire una parafarmacia e un laboratorio veterinario. Con il ricorso la società di Esposito ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato irricevibili le due SS.CC.II.AA. presentate il 23 gennaio 2015 dagli inquilini degli immobili di sua proprietà, ordinando alla ricorrente il fermo dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha esposto di avere presentato in data 24.11.2014, con istanza prot. n. 38852, una segnalazione certificata di inizio attività per il frazionamento e cambio di destinazione d’uso di alcuni locali in zona industriale, in via del Lavoro; il I dicembre 2014 aveva comunicato la fine dei lavori e il successivo 5 dicembre aveva richiesto al Comune il certificato di agibilità. La ricorrente ha dedotto altresì che il 18 dicembre 2014 il Comune aveva chiesto documenti integrativi, trasmessi il 2 gennaio 2015, e il 24 dicembre 2014 era stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica che, alla luce della delibera di G.R. n. 193/2014 di aggiornamento del S.I.A.D. ai sensi della L.R. 1/14, aveva dichiarato la zona compatibile con gli esercizi di vicinato, merci ingombranti, medie e grandi strutture di vendita; su tale base la Biel aveva stipulato in data 14 gennaio 2015 due contratti di locazione con il dott. Agostino Pascale e il dott. Pietro Petrarolo, che avevano presentato il 23 gennaio 2015 al S.U.A.P. due distinte domande per l’apertura di una parafarmacia e di un laboratorio veterinario. In data 11 febbraio 2015 la ricorrente aveva depositato una precisazione riguardante la destinazione d’uso dei due locali, con riferimento alle categorie catastali, senza variare l’uso commerciale consolidatosi. Tuttavia con il provvedimento impugnato il Comune aveva dichiarato irricevibili le S.C.I.A. presentate dagli inquilini il 23 gennaio 2015 ordinando il fermo dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi, evidenziando che la SCIA del 23 gennaio 2015 era priva di elementi fondamentali, l’integrazione dell’1l febbraio 2015 era una nuova SCIA, anch’essa incompleta in quanto priva dei grafici, che il parere sanitario era privo del grafico e che le zone D sono esclusivamente destinate agli edifici ed impianti industriali. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2015 la Sezione ha disposto la sospensione dei soli effetti demolitori degli atti impugnati, ferma restando l’inibizione di ulteriori lavori, al fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi nelle more della definizione nel merito del ricorso. All’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti li respinge; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. 

Pubblicato il 19-01-2016

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